Come si detraggono le spese per l’acquisto dei farmaci? 

Cosa deve contenere lo scontrino fiscale emesso dalla farmacia? 

A cosa serve la tessera sanitaria?


Queste sono le più diffuse domande tra chi, alle prese con la dichiarazione dei redditi, desidera beneficiare delle detrazioni per le spese dei medicinali. Il problema non deve essere ristretto, peraltro, al solo momento in cui il contribuente si accinge a compilare la nota dichiarazione fiscale. Se all’atto dell’acquisto del medicinale non si rispettano determinate regole la documentazione fiscale da allegare in sede di dichiarazione potrebbe risultare irregolare e far venire meno i benefici sperati.

Dal 1° gennaio 2008, inoltre, sono state emanate alcune novità in tema di documentazione fiscale per cui ecco spiegata l’utilità di questo piccolo vademecum per il cittadino con le regole essenziali da conoscere per poter usufruire delle detrazioni fiscali sulle spese dei medicinali.





La spesa per l’acquisto dei farmaci è deducibile o detraibile

Documentazione richiesta per il 2007

Acquisto di farmaci all’estero

Dal 1° gennaio 2008 è’ necessario lo scontrino fiscale “parlante”

La tessera sanitaria facilita al farmacista il rilascio dello scontrino “parlante”


Riepilogando…



La spesa per l’acquisto dei farmaci è deducibile o detraibile
Le norme fiscali prevedono alcune agevolazioni consistenti nella possibilità per il contribuente di dedurre dal reddito complessivo ovvero detrarre dall'imposta lorda determinate somme al fine di ridurre quanto dovuto al fisco. Tra queste rientrano le spese mediche, ossia le spese mediche e sanitarie di qualunque tipo (medico generiche, specialistiche, chirurgiche, medicinali, analisi, farmaci ecc).

La deduzione dal reddito complessivo è consentita, in particolare, ai soggetti portatori di handicap così come definiti dall'art. 3 della L. 5.2.1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Rientrano fra tali soggetti anche coloro che, in presenza di minorazioni psichiche o fisiche, sono stati ritenuti invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra.
La detrazione dall’imposta lorda, al contrario, riguarda gli altri contribuenti che non presentino le condizioni di minorazione sopra indicate e che abbiano sostenuto spese mediche e/o sanitarie superiori a 129,11 euro. Le spese fino a 129,11 euro non possono essere detratte (cosiddetta franchigia).
Per la quota superiore a 129,11 euro di spesa si ha diritto alla detrazione di imposta del 19%: per cui, ad esempio, se la spesa complessivamente sostenuta per l’acquisto di medicinali e/o medica è stata pari a 310 euro occorrerà sottrarre a tale spesa la franchigia e, quindi, applicare il 19% (es. 310-129,11= 180,89 x 19% = 34,37 euro).

Documentazione richiesta per il 2007
Il 1° luglio 2007 sono entrate in vigore le nuove disposizioni (art. 1, commi 28 e 29, legge 296/2006) per cui, ai fini della detrazione e/o deduzione, le spese relative all’acquisto di medicinali devono essere certificate mediante fattura o scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la descrizione della natura (dicitura "farmaco" o "medicinale"), della qualità (in pratica il nome del farmaco) e della quantità dei beni acquistati (numero delle confezioni acquistate) nonchè il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (cosiddetto “scontrino fiscale parlante”).

Tenuto conto delle obiettive difficoltà incontrate in sede di applicazione della norma, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del 28.3.2008), ha ritenuto che le spese sostenute per l’acquisto di medicinali nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, possano essere certificate anche tramite il normale scontrino fiscale qualora il contribuente provveda a integrarlo mediante l’indicazione, anche su foglio aggiunto, del codice fiscale del destinatario, nonché della natura (“farmaco” o “medicinale”), della qualità (denominazione del farmaco) e della quantità (numero di confezioni) dei farmaci acquistati.
A corredo di tale indicazione la stessa Agenzia ha precisato (circolare n. 34/E del 4 aprile 2008) che il contribuente può presentare una sola dichiarazione per più scontrini purchè la stessa contenga l’identificazione del numero identificativo di ciascuno scontrino, il codice fiscale del destinatario del medicinale, e la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati.

Acquisto di farmaci all’estero

Nel caso di spese per l’acquisto di farmaci sostenute all’estero sarà necessaria, analogamente a quanto richiesto in Italia, il documento di spesa riportante la descrizione della natura (dicitura "farmaco" o "medicinale"), della qualità (nome del farmaco) e della quantità dei beni acquistati (numero delle confezioni acquistate) nonchè il codice fiscale del destinatario del farmaco. In caso di documentazione incompleta, il codice fiscale potrà essere riportato a mano sullo stesso documento di spesa e la natura, la qualità e la quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia o, per il solo periodo d’imposta 2007, da un’autodichiarazione del contribuente (circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 4 aprile 2008).

Dal 1° gennaio 2008 è necessario lo scontrino fiscale “parlante”

L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E del 28.3.2008), ha ribadito che dal 1° gennaio 2008, ai fini della detrazione e/o deduzione, non potranno essere considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dalla legge finanziaria 2007 (cosiddetto “scontrino fiscale parlante), pertanto:
per l’acquisto di medicinali, a richiesta del cliente, la farmacia ha l’obbligo di rilasciare fattura o scontrino fiscale “parlante” che contengano le seguenti indicazioni:

o la natura del farmaco (la dicitura “farmaco” o “medicinale”);

o la qualità del farmaco (in pratica il nome del medicinale)

o la quantità dei beni acquistati (il numero delle confezioni acquistate)

o il codice fiscale del destinatario ovvero del soggetto che dedurrà o detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (se si acquistano medicinali per

conto di altra persona, pertanto, dovrà essere indicato il codice fiscale di quest’ultima).
Nota bene! Per un definitivo chiarimento sull’obbligo di conservare anche la ricetta medica per i farmaci con obbligo di prescrizione la Federazione degli Ordini ha posto un quesito all’Agenzia delle Entrate della cui risposta si darà conto in questa stessa guida.
L'acquisto di integratori alimentari, anche se assunti su prescrizione medica, non dà diritto alla detrazione del 19%. E’ quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione n. 256/E del 20 giugno 2008, evidenzia come l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non attribuiscono agli stessi proprietà terapeutiche nè capacità di prevenzione o cura delle malattie umane. Non essendo equiparabili ai medicinali, dunque, gli integratori alimentari non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 19% anche se acquistati dietro prescrizione medica.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ritenuto non applicabile il beneficio della detrazione fiscale ai prodotti qualificabili come “parafarmaci”. In particolare, con risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008, l’Agenzia ha escluso che i prodotti qualificabili come “parafarmaci” possano essere ricompresi nelle categorie “farmaco” o “medicinale”, la cui dicitura deve comparire nello scontrino fiscale per beneficiare della detrazione fiscale. Nella stessa risoluzione, l’Agenzia ha stabilito che, tra i prodotti a base di erbe, rientrano nei benefici della detrazione fiscale solo quelli cui è autorizzata l’immissione al commercio da parte dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco).
L’Agenzia delle Entrate (con risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007) ha precisato, infine, che lo scontrino “parlante” non viola le leggi sulla privacy in quanto i dati su oneri che danno diritto a detrazione sono forniti facoltativamente dal contribuente che intende avvalersi di benefici fiscali. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n. 196/2003), inoltre, inserisce l'Amministrazione finanziaria tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei "dati sensibili", tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.
A conferma della irrilevanza di problematiche connesse alla privacy, l’Agenzia delle
Entrate ha fatto presente, peraltro, che la natura e la qualità dei medicinali emergono, per i farmaci soggetti a prescrizione, già dalla ricetta medica che il contribuente deve conservare e mostrare all'amministrazione finanziaria, qualora ne faccia richiesta, per fruire della detrazione o della deduzione per le spese sanitarie.

La tessera sanitaria facilita al farmacista il rilascio dello scontrino “parlante”

Per facilitare il compito del farmacista nell’inserire rapidamente, con il sistema ottico, il codice fiscale sul cosiddetto scontrino “parlante” è importante esibire la tessera sanitaria.
Il Ministero della Salute, con nota del 15.01.2008, ha, comunque, precisato che, nel
caso il cittadino non fosse in grado di esibire la tessera sanitaria lo stesso potrà comunicare con altre modalità, anche verbali, il codice fiscale al farmacista che provvederà al rilascio dello scontrino parlante.
La Tessera Sanitaria è una tessera personale che contiene, oltre ai dati anagrafici e assistenziali, anche il codice fiscale e, pertanto, sostituisce il tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. In tale tessera il codice fiscale, leggibile come codice alfanumerico, è anche riportato sul “codice a barre” (bar-code) e sulla banda magnetica per consentirne la lettura ottica o digitale.
La Tessera Sanitaria, dunque, sostituirà gradualmente il tesserino plastificato del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario
Nazionale.

Fac-simile della Tessera Sanitaria (fronte/retro)


La tessera sanitaria è valida sull'intero territorio nazionale ed è stata recapitata dall’Agenzia delle Entrate, a tutti gli aventi diritto, all’indirizzo di residenza risultante nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria al momento della spedizione. In caso di mancata ricezione è opportuno rivolgersi ad un Ufficio locale dell'Agenzia per verificare (ed eventualmente aggiornare) il proprio domicilio fiscale. Se la Tessera Sanitaria è stata smarrita o viene rubata (la qual cosa è sempre da dichiarare alla polizia di Stato), se ne può chiedere un duplicato ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa, il duplicato si può richiedere:
• via internet sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it alla voce “Servizi” e quindi cliccando su “codice fiscale e tessera sanitaria”);

• oppure chiamando il servizio d’informazioni a risposta automatica e seguendo le relative istruzioni (numero telefonico 800030070).

La tessera sanitaria è valida per 5 anni, salvo diversa indicazione da parte della Regione/Asl di assistenza, e non sostituisce il libretto sanitario che resta il documento valido per ricevere le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale.
Alcune Regioni (come ad esempio Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una Tessera Sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di Carta Nazionale dei Servizi per l'accesso in rete ai servizi messi a disposizione dalle stesse Regioni. Tali Tessere Regionali sono ugualmente valide
come tessere di codice fiscale.

Riepilogando…

- i soggetti portatori di handicap possono dedurre dal reddito complessivo le spese mediche e sanitarie;
- tutti gli altri contribuenti (non portatori di handicap), per le spese mediche e
sanitarie superiori a 129,11 euro, possono detrarre dall’imposta lorda il 19% di dette spese;
- dal 1° gennaio 2008, per poter detrarre la spesa per l’acquisto di un medicinale è necessario conservare il relativo scontrino fiscale “parlante” (o fattura) che riporti la dicitura “farmaco” o “medicinale”, il nome del farmaco, il numero delle confezioni acquistate e il codice fiscale dell’assistito;
- l’esibizione della tessera sanitaria al farmacista facilita il rilascio dello scontrino riportante il codice fiscale: è comunque sempre possibile comunicare il codice fiscale anche verbalmente;
- in caso di mancata ricezione o di smarrimento della tessera sanitaria è necessario rivolgersi ad un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate oppure richiederla tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o, infine, chiamando il servizio d'informazioni automatico (numero telefonico
800030070).
- per l’anno 2007, per l’acquisto di medicinali dal 1° luglio al 31 dicembre
2007, le spese possano essere certificate anche tramite scontrino fiscale non “parlante” o incompleto integrato dalla dichiarazione del contribuente nella quale compaiano il numero identificativo di ciascuno scontrino, il codice fiscale del destinatario del medicinale, l’indicazione, anche con riferimento a più scontrini, della natura (“farmaco” o “medicinale”), della qualità (denominazione del farmaco) e della quantità (n. di confezioni) dei farmaci acquistati.

Fonte: Ordine Farmacisti